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Direttiva qualifiche: concetto di Atti di persecuzione (Direttiva UE 2011/95). Caso E.Z (C-238/19, sentenza del 19 novembre 2020)

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Verwaltungsgericht Hannover — Germania) — EZ / Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-238/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica in materia di asilo – Direttiva
2011/95/UE – Condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato – Rifiuto di prestare servizio
militare – Articolo 9, paragrafo 2, lettera e) – Diritto del paese di origine che non prevede il diritto
all’obiezione di coscienza – Tutela delle persone fuggite dal loro paese di origine dopo la scadenza del
termine per il rinvio del servizio militare – Articolo 9, paragrafo 3 – Collegamento tra i motivi di cui
all’articolo 10 di tale direttiva e le azioni giudiziarie e le sanzioni penali di cui all’articolo 9, paragrafo 2,
lettera e), di detta direttiva – Prova)
(2021/C 28/06)
Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Hannover
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: EZ
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
1) L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta,
qualora la legislazione dello Stato di origine non preveda la possibilità del rifiuto di prestare servizio militare, a che tale
rifiuto sia considerato accertato nel caso in cui l’interessato non abbia formalizzato il suo rifiuto seguendo una
determinata procedura e sia fuggito dal suo paese di origine senza presentarsi alle autorità militari.
2) L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, per una persona
soggetta all’obbligo di leva che rifiuta di prestare servizio militare in un conflitto, ma che non è a conoscenza dell’ambito
dei suoi futuri interventi militari, in un contesto di aperta guerra civile caratterizzato dalla commissione ripetuta e
sistematica di crimini, reati o atti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della medesima direttiva da parte dell’esercito
mediante l’impiego di militari di leva, lo svolgimento del servizio militare comporterebbe la partecipazione, diretta o
indiretta, alla commissione di tali crimini, reati o atti, a prescindere dall’ambito dei suoi interventi.
3) L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che esso impone l’esistenza di un
collegamento tra i motivi di cui all’articolo 10 di tale direttiva e le azioni giudiziarie e le sanzioni penali di cui
all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), di detta direttiva.
4) Il combinato disposto dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), e dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 deve
essere interpretato nel senso che l’esistenza di un collegamento tra i motivi di cui all’articolo 2, lettera d), nonché
all’articolo 10 di tale direttiva e le azioni giudiziarie e le sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio
militare contemplate all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), di detta direttiva non può essere considerata come accertata
per il solo fatto che tali azioni giudiziarie e tali sanzioni penali sono collegate a tale rifiuto. Tuttavia, sussiste una forte
presunzione che il rifiuto di prestare servizio militare alle condizioni precisate all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della
medesima direttiva si ricolleghi a uno dei cinque motivi indicati all’articolo 10 di quest’ultima. Spetta alle autorità
nazionali competenti verificare, alla luce di tutte le circostanze di cui trattasi, la plausibilità di tale collegamento.